BUSSOLA N.8 – Lavoratori che partecipano alle operazioni di voto

In occasione delle prossime elezioni una breve bussola di orientamento sul trattamento dei lavoratori che partecipano alle operazioni di voto.

Tutti i lavoratori dipendenti nominati presidente, vicepresidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo di partiti o di comitati promotori di referendum presso i seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di consultazione (compresi i referendum e le elezioni europee) hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni.

I giorni di assenza sono equiparati a giorni di attività lavorativa quindi retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato.

I giorni festivi – la domenica – e quelli non lavorativi (ad esempio il sabato nella settimana corta) sono retribuiti con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita o, in alternativa, recuperati con una giornata di riposo compensativo da godere subito dopo la fine delle operazioni al seggio;

La rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore.

Pertanto:

– Sabato operazioni al seggio dalle 16 alle 19; il lavoratore ha diritto a una giornata di riposo o a una giornata (e non a 3 ore) di retribuzione.

– Domenica operazioni al seggio dalle 6,00 alle 23; il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo o a una giornata retribuita.

– Lunedì operazioni al seggio dalle 7,30 alle 17,00 il lavoratore ha diritto alla retribuzione normale pari a 8 ore.

Attenzione alla Cassa integrazione ! Se il lavoratore impegnato si trova in cassa integrazione, il riposo compensativo non è riconosciuto (Cass. 19 novembre 2018 n. 29744).

Rif:. art. 119 DPR 361/57; art. 11 L. 53/90; L. 69/92; art. 1, c. 399, L. 147/2013