
BUSSOLA N.7 – Benefici aggiuntivi alla retribuzione
Il decreto di agosto parla anche di Benefits!
Buona sera,quest’oggi una breve bussola di orientamento che parla di imposte: nel dettaglio il decreto di agosto prevede il raddoppio della soglia di esenzione – da 258,23 a 516,46 euro – per i beni ceduti e servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del TUIR.
Che significa in concreto? Esistono dei “ benefici aggiuntivi” alla retribuzione che per legge sono esentati dal prelievo fiscale e contributivo. Tra di essi ad esempio i buoni acquisto e carburanti, i generi in natura prodotti dall’azienda, l’auto concessa in uso promiscuo, l’alloggio concesso in comodato o locazione, i prestiti aziendali concessi dal datore di lavoro.
Il limite di esenzione, passa solo per il 2020 a 516,46 euro con l’avvertimento però che qualora il valore del fringe benefit superi tale importo esente, lo stesso concorrerà interamente a formare il reddito imponibile.
Rif. Art. 112 dl 104 D.L. 14.8.2020