BUSSOLA N.6 – Cassa integrazione

Proprio in coincidenza con il primo numero di Bussola, il 21 agosto 2020, l’INPS pubblicava il suo messaggio n. 3131 riguardante le novità introdotte con gli articoli 1, 2 e 3 del D.L. n. 104/2020 e preannunziava nel contempo la redazione di una futura circolare.

Dobbiamo leggere quindi questo messaggio di contenuto meramente anticipatorio riservandoci un prossimo commento all’uscita della circolare.

La grande novità portata dall’art. 1 del citato DL 104, è che vengono “azzerati” tutti i periodi precedenti di cassa, nel senso che non c’è più alcun motivo di ragionare sulle “vecchie 9 settimane”, più “le 5 e poi le 4 “– previsti dai precedenti decreti – da fruire anche prima del 31 agosto: ora viene creato uno spartiacque: quello del 12 luglio 2020. Per meglio dire, tutti i periodi successivi richiesti ed autorizzati a partire dal giorno successivo ( 13 luglio ) vengono ricondotti, automaticamente, all’interno del nuovo periodo complessivo di 18 settimane da fruire entro il 31 dicembre (9 settimane senza alcun costo, seguite da altre 9 settimane ove, a determinate condizioni di calo del fatturato aziendale scattai un contributo addizionale).

Sarà necessario, nel presentare le istanze, tenere conto della rideterminazione operata dalla norma dei periodi successivi a quelli ricondotti all’interno delle 18 settimane perché ricadenti nell’arco temporale che parte dal 13 luglio.

Si ritiene che si dovranno seguire le procedure già seguite nel passato per la CIGO, il FIS, la Cassa in deroga cioè procedere con l’informazione, la consultazione, l’ esame congiunto e, ove previsto, per la sola CIG in deroga, accordo da effettuare, anche in via telematica, entro 3 giorni.

Il messaggio n. 3131 mette l’accento sul costo delle seconde nove settimane il cui costo è legato all’andamento del fatturato del primo semestre 2020 che va confrontato con quello dello stesso periodo riferito al 2019. Di qui la necessità, di una autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 che lo attesti, rispetto alla quale l’Istituto, unitamente all’Agenzia delle Entrate, si riserva di effettuare gli opportuni approfondimenti. L’assenza dell’autocertificazione permette all’INPS di richiedere il contributo addizionale massimo che è pari al 18%.

Ci riserviamo di affrontare questo argomento, all’uscita della circolare di cui si diceva all’inizio.

Rif. Art. 1 dl 104 D.L. 14.8.2020