
Bussola N. 41 – TFR in busta paga: facciamo chiarezza
Facciamo seguito ad approfondimenti normativi relativi alla gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), in particolare a quanto chiarito dalla Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 616 del 3 aprile 2025.
È stato precisato che l’erogazione mensile del TFR in busta paga, al di fuori del regime sperimentale conclusosi il 30 giugno 2018 e in assenza di esplicita richiesta individuale o previsione contrattuale, è da considerarsi non conforme alla normativa vigente, in quanto tale erogazione:
· non rientra nelle ipotesi previste dall’art. 2120 c.c.;
· costituisce retribuzione aggiuntiva e pertanto soggetta a contribuzione;
· contrasta con la finalità dell’istituto del TFR, destinato a sostenere il lavoratore alla fine del rapporto di lavoro.
Alla luce di ciò, l’azienda dovrà procedere con l’immediata sospensione di ogni anticipazione mensile non dovuta e provvederà:
· ad accantonare le relative quote presso il Fondo Tesoreria INPS (per le aziende con oltre 50 dipendenti) o in contabilità separata;
· ad uniformare la gestione del TFR alle sole modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi applicati.
Invitiamo i lavoratori interessati, in caso di necessità, a presentare formale richiesta di anticipazione TFR, nei limiti e per i motivi previsti dalla legge (es. spese sanitarie, acquisto prima casa, ecc.).
Lo Studio Capici procederà in tale senso con la mensilità di maggio 2025.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento in merito.
Cordiali saluti.


