Bussola N. 40 – Novità della Legge di Bilancio 2025

Gentile Cliente,
in allegato prospetto riepilogativo delle principali novità in materia di lavoro introdotte dalla Legge di Bilancio.

Fringe benefits auto aziendali (art. 1, c. 48-53)

Novità per il calcolo dei fringe benefits derivanti dalla concessione ai lavoratori di autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai lavoratori con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Vengono in particolare modificati i valori desumibili dalle tabelle ACI: per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, c. 1, lett. a), c) e m) del codice della strada si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente. La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin.

Tracciabilità dei rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto ai lavoratori dipendenti (art. 1. c. 81-83)

Cambiano dal 2025 le regole per l’esenzione ai fini IRPEF e, per effetto dell’armonizzazione delle due basi imponibili, ai fini contributivi, delle indennità percepite dai lavoratori per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale.
È previsto che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento.

RAPPORTO DI LAVORO

Requisiti per la richiesta della NASpI (art. 1, c. 171)

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, ai fini dell’accesso alla NASpI è necessario che il richiedente la prestazione possa far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale.
La finalità è evidentemente quella di evitare abusi e proprio per tale ragione il legislatore ha previsto che la disposizione si applica ove le dimissioni siano avvenute nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.
Restano fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all’art. 55 D.Lgs. 151/2001.
Pertanto, a differenza di quanto previsto in precedenza, un lavoratore dimessosi volontariamente, ove venisse assunto e poi licenziato prima della maturazione del requisito contributivo indicato non avrà diritto alla prestazione.

Congedo parentale (art. 1, c. 217-218)

Nuove modifiche alla disciplina in materia di congedi parentali di cui all’art. 34 D.Lgs. 151/2001.
Va a regime la prestazione a carico dell’ente previdenziale in misura pari all’80% della retribuzione per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino.
Tali disposizioni si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
In definitiva i periodi complessivamente fruibili fino al sesto anno del bambino o di ingresso del minore con un’indennità pari all’80% sono di tre mesi in alternativa tra i genitori.