BUSSOLA N.35 – Erogazione dei compensi in natura
Abbiamo rilevato che permangono a tutt’oggi, da parte di molte aziende, alcune perplessità in merito all’erogazione dei compensi in natura, vale a dire quella parte della retribuzione non corrisposta in denaro bensì in beni e servizi (cosiddetti fringe benefits).
Sarà allora opportuno ricordare che i cosiddetti compensi in natura fanno parte del reddito di lavoro dipendente ma in forza del comma 3, articolo 51 del TUIR è, escluso dal reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (ad esempio, buoni acquisto, buoni carburante, cesti natalizi, ecc.) se complessivamente di importo non superiore ad euro 258,23. Se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Cosa accade nel 2024? In deroga a quanto previsto dal comma 3, articolo 51 del TUIR, per l’anno 2024, il limite di esenzione passa da euro 258,23 ad euro 1.000 ed è ulteriormente aumentato ad euro 2.000 per i soli lavoratori con figli fiscalmente a carico. Pertanto a tale limite ( ripetiamo pari ad euro 1.000 nella generalità dei casi e ad euro 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico) concorre il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori stessi dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale nonché per il pagamento dell’affitto della prima casa e degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Attenzione però che al superamento del limite di esenzione (euro 1.000 ovvero euro 2.000), l’intero valore dei beni e servizi e le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche o dell’affitto o degli interessi sul mutuo della prima casa concorrono alla formazione del reddito imponibile.