BUSSOLA N.3 – Aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
Continuiamo a parlare del decreto di agosto 2020, dove all’articolo 13 leggiamo di un “esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione” Che significa tutto ciò?
Il legislatore ha voluto premiare le aziende che non utilizzeranno gli strumenti del decreto di agosto cioè che non richiederanno l’estensione della Cassa integrazione, a condizione di avere totalmente utilizzato, per il mese di maggio e giugno, gli strumenti precedentemente messi a disposizione.
In questo caso è previsto un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dell’azienda con esclusione del premio INAIL per un periodo di 4 (quattro) mesi nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzata nei mesi di maggio e giugno 2020 da applicare su base mensile.
Occorre però dire subito che, chi fruirà di questo beneficio non potrà procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e di questo parleremo in seguito più diffusamente.
Alla luce di questa disposizione Il datore di lavoro dovrà fare una attenta valutazione circa l’utilizzo dei nuovi periodi di cassa integrazione e considerare la convenienza di far rientrare tutti al lavoro o mantenere qualcuno in sospensione. In concreto Il datore di lavoro dovrà considerare il numero di lavoratori sospesi tra maggio e giugno e la necessità occupazionale dei prossimi mesi.
Se per esempio l’azienda è stata ferma a maggio e a giugno potrà trovare vantaggio nei 4 mesi di minor contribuzione: per effettuare questa valutazione in modo adeguato bisognerà comunque attendere le indicazioni di prassi, non è infatti ancora spiegata la modalità di calcolo del beneficio.
Infine sempre in merito alle agevolazioni l’articolo 27 prevede un beneficio contributivo per le aziende del Sud pari a un esonero del 30 % dei contributi previdenziali previa Autorizzazioni della commissione europea.
– Rif. DL. 104 del 14.8.2020 ART. 14 – ART. 27