BUSSOLA N.29 – Rinnovo del CCNL per dipendenti degli studi professionali
In data 16 febbraio 2024 è stata firmata tra le parti sociali l’ipotesi di rinnovo del ccnl per i dipendenti degli studi e delle attività professionali, scaduto nel 2018.
Il nuovo contratto interviene su diversi aspetti del rapporto di lavoro del personale dipendente.
Vediamoli in sintesi:
– AUMENTI RETRIBUTIVI: previsto un aumento pari a euro 215,00 per il terzo livello, da riparametrare per gli altri livelli, suddiviso in quattro tranches:
– aumento di euro 105,00 a decorrere dal 1° marzo 2024;
– aumento di euro 45,00 a decorrere dal 1° ottobre 2024;
– aumento di euro 45,00 a decorrere dal 1° ottobre 2025;
– aumento di euro 20,00 a decorrere dal 1° dicembre 2026.
– Erogazione di un importo a titolo di una tantum, a copertura del periodo trascorso tra la scadenza del contratto collettivo e la sottoscrizione del presente rinnovo uguale per tutti i livelli. L’importo dell’indennità è pari a euro 400,00, la cui erogazione è suddivisa in due tranches: Euro 200,00 a decorrere dal 1° maggio 2024; Euro 200,00 a decorrere dal 1° maggio 2025. Questo importo può essere erogato anche sottoforma di welfare.
– BILATERALITA’: aumento contribuzione dovuta agli enti bilaterali del settore da parte del datore di lavoro, a finanziamento delle attività da questi svolte. Previsto il riconoscimento di un permesso retribuito pari a una giornata lavorativa per effettuare attività di prevenzione previste dal piano sanitario Cadiprof.
– PERIODO DI PROVA: le parti sociali hanno voluto definire con maggior certezza la durata del periodo di prova dei lavoratori assunti con contratto a termine.
– APPRENDISTATO: possibilità di svolgere il periodo di praticantato richiesto per l’accesso alle professioni ordinistiche con un rapporto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
– TEMPO DETERMINATO: introdotte le causali richieste per quei contratti che superano la durata dei 12 mesi, quali: incremento temporaneo dell’attività lavorativa e avvio di nuove attività.
– MATERNITA’: a copertura degli eventi che si verificano a decorrere dal 1° gennaio 2025, il datore di lavoro è chiamato a integrare l’indennità all’80% erogata dall’Inps, fino a raggiungere il 90% della retribuzione cui avrebbe avuto diritto la lavoratrice o il lavoratore.