BUSSOLA N.26 – Soglia di non imponibilità di beni e servizi ceduti dai datori di lavoro

Limitatamente al periodo d’imposta 2023 e con riferimento ai soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, la soglia di non imponibilità dei beni e servizi ceduti dai datori di lavoro, fissata in via generale in euro 258,23, è elevata ad euro 3.000, con estensione anche alle somme erogate o rimborsate dai medesimi datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.

l limite di esenzione di euro 3.000 rileva sia ai fini fiscali che previdenziali. Al superamento del suddetto limite, l’intero valore dei beni e servizi concorre alla formazione del reddito imponibile (sia fiscale che previdenziale).

Con riferimento, alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, si ritengono ancora valide le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate a commento delle medesime spese riconosciute nel periodo d’imposta 2022, per le quali era stata fissata la soglia di esenzione di euro 3.000, comprensiva di eventuali beni e servizi ceduti, per la generalità dei lavoratori dipendenti.

L’ulteriore requisito richiesto espressamente dalla norma per la definizione dei lavoratori beneficiari della soglia di non imponibilità di euro 3.000 è la presenza di figli fiscalmente a carico.

Chi sono i figli fiscalmente  a carico?

– Quelli  con età non superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non eccedente euro 4.000,

– figli – compresi i figli nati fuori dal matrimonio, adottivi o affidati – con età superiore a ventiquattro anni e con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51.

Il lavoratore dipendente è tenuto a dichiarare ( riferito all’anno 2023)  di aver diritto all’applicazione del limite di esenzione di euro 3.000, attestando la presenza di figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico, indicandone il codice fiscale.

In merito alla dichiarazione in oggetto, si ritiene che:

– il limite di non imponibilità di euro 3.000 non vada riproporzionato in funzione della percentuale di carico tra i due genitori.

– Ai fini dell’applicazione della soglia di esenzione di euro 3.000, il datore di lavoro è tenuto, preventivamente, ad informare in tal senso le RSU laddove presenti (o le RSA – si ritiene -).

– Trattandosi di fringe benefits giova inotre ricordre che il datore può corrispondere tali beni e servzi anche “ad personam”.

Con riguardo alla restante platea di lavoratori  ( quelli senza figli a carico) si applica l’ordinario regime di esenzione  (258,23€) e comprende le sole erogazioni in natura  e non quelle in denaro, quindi per tali lavoratori restano esclusi i rimborsi per il pagamento delle bollette.