BUSSOLA N.22 – Riduzione cuneo fiscale e novità per fringe benefits
Pubblicato in GU n. 185 del 9 agosto 2022 il DL 115/2022, Decreto Aiuti bis, che contempla diverse disposizioni in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
In favore dei lavoratori viene prevista la riduzione del cuneo fiscale e un nuovo innalzamento del limite di esenzione per i fringe benefits, con alcune particolarità.
Esonero parziale dei contributi previdenziali
Si tratta di un beneficio previsto in via eccezionale, da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La misura prevede l’incremento di 1,2 punti della riduzione dello 0,80% già prevista per i lavoratori con retribuzione imponibile fino a € 2.692 lordi mensili.
Dopo la riduzione dello 0,80% applicata nel primo semestre, dal periodo di paga che decorre dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2022 si passa al 2%, fermi restando i requisiti previsti dalla norma originaria che non subisce modificazioni.
Ricordiamo che possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti, anche in regime di apprendistato, di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Requisito di base è il rispetto del limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di € 2.692.
Rispettati i requisiti, la concessione avviene in automatico e il lavoratore non deve presentare alcuna istanza, il calcolo sarà effettuato direttamente nel cedolino paga.
Nuovo limite di esenzione per i fringe benefits
Tra le novità volte a sostenere i lavoratori, nel Decreto Aiuti bis figura un nuovo innalzamento del limite di esenzione fiscale previsto per i fringe benefits.
Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, c. 3, TUIR, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di € 600.
Se il limite viene superato nel corso del periodo di imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito e in presenza di più benefits, anche se determinati con criteri differenti, il datore di lavoro deve sommarne i valori per verificare il superamento della soglia.
La misura assume rilievo, quindi, non solo per l’innalzamento del limite di esenzione dei fringe benefits, ma anche perché ad essa si accompagna l’aspetto strettamente correlato al caro energia, in riferimento alle erogazioni e ai rimborsi che si riferiscono alle “bollette”.
Il limite tornerà al valore ordinario di € 258,23 dal 1° gennaio 2023, salvo nuove disposizioni normative.