BUSSOLA N.19 – Obbligo di Green Pass nel settore privato
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 sarà obbligatorio, per chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, possedere ed esibire su richiesta il Green Pass.
Tale disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.
Non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?
Il datore di lavoro deve verificare al momento dell’accesso il rispetto di tale disposizione, che si applica sia ai lavoratori interni che a quelli esterni. La verifica avviene tramite la scansione del codice a barre con l’app “Verifica C19”. Tale verifica può essere effettuata anche a campione dai medesimi soggetti incaricati.
Il datore di lavoro deve definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, ed eventualmente devono essere individuati con atto formale i soggetti incaricati a tali verifiche e all’accertamento delle violazioni.
In caso di mancata verifica del Green Pass, o di mancata adozione delle misure organizzative entro il 15 ottobre 2021 (definizione della modalità di controllo, individuazione formale dei soggetti incaricati al controllo, ecc.), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.
Come vengono gestiti i lavoratori sprovvisti di Green Pass?
Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso del Green Pass o qualora ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
La sospensione sarà efficace fino alla presentazione del Green Pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
L’accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del Green Pass ( ad esempio : chi ometta di comunicare la mancanza del green pass) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Come si ottiene il Green Pass?
La certificazione si ottiene attraverso una delle seguenti modalità:
– Aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
– Essere negativi al test molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
– Essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
Il costo dei tamponi NON è a carico dei datori di lavoro. Le farmacie sono tenute ad assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Particolarità:
per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti essi possono dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.