BUSSOLA N.18 – Cassa integrazione e divieto dei licenziamenti

Partiamo con l’illustrare un po’ la mappa della cassa integrazione che viene ridisegnata insieme con il divieto dei licenziamenti.

Il 30 giugno 2021 è termina la possibilità di ricorrere alla Cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19. Dal 1° luglio, pertanto, per ridurre o sospendere l’attività produttiva, i datori di lavoro dovranno ricorrere alla CIG ordinaria o alla CIG straordinaria, agevolata con l’esonero dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021 e a condizione che non vengano effettuati licenziamenti individuali e collettivi. Le imprese manifatturiere, pertanto, potranno fruire di altre 13 settimane di cassa gratuita ma attenzione chi le utilizza non potrà licenziare.

Il nuovo decreto Lavoro e Imprese, del 30.6.2021 prevede tuttavia che il blocco dei licenziamenti non termina per tutti: per le imprese del tessile, abbigliamento e pelletteria il blocco dei licenziamenti subisce la proroga fino al 31 ottobre

I datori di lavoro di questi comparti infatti (codici ATECO2007 che iniziano con 13. 14. e 15.) nel periodo che intercorre dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 potranno fruire di altre 17 settimane di CIG gratuita senza dover pagare i contributi addizionali.

Le aziende del tessile, entrano così di fatto nella normativa prevista per le piccole imprese e per quelle del terziario (che rientrano nel campo d’azione di CIG in deroga e Fis). La conseguenza è che fino al 31 ottobre anche loro manterranno un blocco licenziamenti generalizzato per motivi economici (tranne le eccezioni, già previste dalle regole vigenti: cessazione definitiva dell’attività, accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, subentro nell’appalto, fallimento).