
BUSSOLA N.17 – Vaccini dal punto di vista delle aziende
Con questa Bussola parleremo di vaccini dal punto di vista delle aziende.
L’impegno dei datori di lavoro alla vaccinazione dei lavoratori costituisce un’attività di sanità pubblica che si colloca nell’ambito del Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 predisposto dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica.
Importante ricordare che il presupposto fondamentale all’adesione dei piani aziendali di vaccinazione rimane l’adesione volontaria. Non esiste, infatti, a norma vigente una obbligatorietà alla vaccinazione né un apparato sanzionatorio per il lavoratore che decida di non voler procedere all’inoculazione del vaccino (nemmeno per chi esercita professioni sanitarie).
Il protocollo nazionale sulla realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro distingue tre opzioni:
– vaccinazione diretta: il datore di lavoro attua piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta. Il datore di lavoro manda il piano all’Asl e paga i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi i costi per la somministrazione. La fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
– vaccinazione convenzionata: il datore di lavoro sottoscrive una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
– vaccinazione d’iniziativa INAIL: i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente oppure non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL. In questo caso, trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica, gli oneri restano a carico dell’INAIL.
Titolare del trattamento dei dati sanitari ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 è il medico competente che garantisce, in via generale, la centralità del ruolo di raccordo tra servizio sanitario nazionale e ambito lavorativo.
Particolare attenzione va posta all’aspetto della privacy, infatti le notizie riferite direttamente alla trafila vaccinale del singolo lavoratore sono conoscibili legittimamente solo dal medico competente, al datore di lavoro spetta, sempre ed inequivocabilmente, di conoscere i profili di idoneità e di inidoneità allo svolgimento della mansione lavorativa, tra cui devono comprendersi quelli incidenti sulla salubrità del luogo di lavoro e sulla salute di chiunque acceda allo stesso.