BUSSOLA N.15 – Smart working, congedi e bonus baby-sitter
Con questa bussola cercheremo di fare chiarezza sul decreto legge n. 30/2021 relativo a smart working, congedi e bonus baby-sitter.
A causa del nuovo inasprimento delle restrizioni, il legislatore (in questo caso il Consiglio dei Ministri) ha emanato il decreto legge n. 30/2021 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” entrato in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 13 Marzo 2021.
Con il suddetto D.L il Governo ha cercato di andare incontro alle esigenze di genitori lavoratori con figli in DaD o in quarantena prevedendo misure ad-hoc per ogni tipologia di attività lavorativa.
Andiamo ora più nel dettaglio presentando le diverse soluzioni proposte in tale Decreto Legge.
1) Smart Working: i genitori conviventi con figli di età inferiore ai 16 anni possono richiedere, per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche a distanza e fino al 30 Giugno 2021, di svolgere l’attività di lavoro a distanza anche per una sola parte della giornata. Tale possibilità permane ovviamente anche nel caso di quarantena del figlio o in caso di infezione da Covid-19 in corso.
La possibilità di svolgere l’attività lavorativa in smart working è permessa da un accordo individuale tra le parti (datore di lavoro e lavoratore).
2) Congedi Parentali Covid-19 Figli Under 14: nel caso in cui la tipologia lavorativa non consenta la modalità di lavoro a distanza il genitore lavoratore dipendente può astenersi da lavoro (in alternativa all’altro genitore) per un periodo corrispondente alla sospensione delle attività scolastiche in presenza del figlio, alla durata della quarantena o dell’infezione Covid-19. Il congedo è retribuito al 50% e può essere richiesto anche dai genitori di figli con disabilità (in riferimento alla legge n. 104 del 5 febbraio 1992).
3) Congedo Non Retribuito Per Figli Tra i 14 e 16 Anni: il genitore, con figlio o con figli in tale fascia di età, ha diritto di astenersi dal lavoro senza però percepire alcuna retribuzione o indennità.
4) Bonus Baby-Sitting Per Autonomi, Co.Co.Co., Medici e Infermieri: i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato in prima linea per fronteggiare il Covid-19 (medici, infermieri, operatori sanitari, ecc.) con figli conviventi possono presentare domanda per ricevere un Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per un limite complessivo di 100€ settimanali. Il bonus potrà essere riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, è però necessario un passaggio da parte delle rispettive casse previdenziali e la comunicazione del numero dei beneficiari.
In conclusione si vuole puntualizzare che il legislatore ha espresso la possibilità di usufruire di un solo beneficio per nucleo familiare. Ad esempio nei giorni in cui uno dei due genitori lavori in smart working o fruisca del congedo Covid-19 o del bonus baby sitting, l’altro genitore non può fruire delle opportunità presentate nei punti 2,3 e 4 a meno che non vi sia la presenza di un altro figlio minore di 14 anni, avuto da altri soggetti, e che non si stia fruendo delle agevolazioni sopra elencate.