BUSSOLA N.1 – Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia

Buongiorno, il 14 agosto 2020

È stato approvato il decreto che tutti noi aspettavamo, contenente Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia.

La prima cosa che interessa approfondire con questo primo mio intervento nel mese di agosto è la lettura dell’articolo 1. del decreto 104 che tratta dei nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario, cassa in deroga.

Viene previsto un nuovo periodo di concessione degli ammortizzatori sociali, per una durata massima o i 9 settimane Incrementato di un ulteriore periodo di 9 settimane, per un totale di 18 settimane che devono essere collocate nel periodo compreso tra 13 luglio 2020 e 31 dicembre 2020. Attenzione però: il secondo periodo di 9 settimane sarà sottoposto al versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Il peso della contribuzione sarà pari al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; la contribuzione sarà pari al 18 per cento della retribuzione per i datori di lavoro che non hanno subito alcuna riduzione di fatturato; il contributo addizionale infine non è dovuto per coloro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20 per cento.

L’altra questione meritevole di interesse è il blocco dei licenziamenti, che come noto operava sino al 17 agosto 2020: dal giorno 18 scatta invece una proroga al blocco dei licenziamenti non più generalizzata ma legata all’utilizzo della cassa integrazione di emergenza o all’esonero contributivo.

Prima di affrontare la questione dei licenziamenti mi sembra utile parlare di questa ultima novità costituita dall’esonero del versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiederanno trattamenti di cassa integrazione: in buona sostanza il decreto prevede in via eccezionale che i Datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione per le ulteriore 18 settimane, Possono vedersi riconosciuto L’esonero del versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo di 4 mesi fruibili entro 31 dicembre 2020.

Tornando quindi ai licenziamenti essi diventano flessibili, poiché legati anche alla questione appena vista dell’esonero contributivo. Ad oggi possiamo individuare 3 casi di deroga al blocco dei licenziamenti.

La prima deroga è con la cessazione definitive dell’attività d’impresa

La seconda è con un accordo aziendale che prevede una risoluzione Consensuale del rapporto di lavoro Ultima ipotesi il fallimento senza esercizio provvisorio dell’impresa, in via subordinata sarà possibile licenziare al termine della fruizione delle 18 settimane di cassa poiché il blocco, è legato proprio all’utilizzo della cassa. In identica maniera l’azienda che rinuncia all’intervento della cassa integrazione guadagni ma scelga l’esonero contributivo non potrà risolvere i rapporti di lavoro sino all’integrale fruizione del beneficio.

Naturalmente il commento si basa sulla lettura di un decreto che sappiamo potrà essere convertito in Legge.

· Rif. DL 104 – 14.8.2020 ARTT 1 – 3 – 14.

Lorenzo Capici