Bussola 37 – La sospensione dell’attività imprenditoriale
Lo scorso anno è stato registrato un notevole incremento di provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali: si parla di un +36% rispetto all’anno precedente.
La sospensione viene adottata solo quando il soggetto ispezionato sia una impresa, quindi non riguarda il datore di lavoro domestico, i liberi professionisti con albo, le Onlus le ASD e le Associazioni musicali senza scopo di lucro. Quali sono le casistiche, cioè quando scatta la sospensione?
- Quando è riscontrato che almeno il 10% di lavoratori presenti sul posto di lavoro al momento dell’ispezione, risulti senza comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
- Nel caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute della sicurezza del lavoro, più precisamente quando:
- Non sia stata elaborato il documento di valutazione rischi (DVR)
- Non sia presente il piano di evacuazione ed emergenza
- Non sia stata effettuata la prevista formazione
- Non sia stato costituito il servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- Non siano stati forniti i dispostivi di protezione oltre all’assenza del POS – Piano operativo di sicurezza- ed inoltre, alla mancanza di protezione verso il vuoto, alla mancata applicazione delle armature di sostegno, l’assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori in prossimità di linnee elettriche.
Il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di violazione per le violazioni in materia di sicurezza delle norme sul lavoro o con l’arresto da tre a sei mesi alternativa all’ammenda di 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione dell’attività per lavoro irregolare.
Come fare, cioè quali rimedi adottare? Il datore di lavoro dovrà procedere alla regolarizzazione dei lavoratori anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di sicurezza (visita medica e attività di formazione e informazione da concludere entro il termine di 60 giorni) e provvedere al pagamento di una somma prevista per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata.
Nel caso di lavoro “irregolare “sono stabiliti due diversi importi 2.500 euro o 5.000 se il numero di lavoratori irregolari è superiore a 5. Al termine il datore invierà una istanza di revoca del provvedimento di sospensione all’ispettorato territoriale che lo ha emesso.
Sarà sempre possibile proporre ricorso amministrativo dinanzi l’Ispettorato Interregionale del lavoro entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento.
Ancona, 27 agosto 2024