Bussola 36 – Vigilanza straordinaria dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha avviato un’attività di vigilanza straordinaria, che si svolgerà dal 1° al 31 agosto.
Servirà per verificare l’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei settori più esposti al rischio caldo (agricoltura, florovivaismo, edilizia) in presenza di temperature eccessivamente alte, al di sopra dei 35 gradi centigradi.
L’INL fornisce indicazioni(INL nota n. 5752/2024) in merito alle misure di sospensione e regolarizzazione che dovranno essere adottate in presenza di violazione della normativa prevista in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Di seguito si riporta parte del contenuto:
“”Nel caso in cui in sede di ispezione si riscontri l’assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre necessariamente in atto, si dovrà procedere ad emettere il verbale di prescrizione ai sensi dell’art. 181, c. 1, D.Lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l’art. 28, c. 2, lett. a) (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lett. b) (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) del medesimo decreto legislativo, nonché ad impartire un ordine di Polizia Giudiziaria con la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico che potranno riprendere non appena il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.
Qualora durante l’accesso ispettivo risulti che le misure di prevenzione e protezione, pur individuate dal datore di lavoro a seguito della valutazione del rischio suddetto, non siano rispettate, si procederà ad emettere un verbale di prescrizione nei confronti del preposto ai sensi dell’art. 19, c. 1, lett. a), per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza.””