
Quanto ti costa davvero l’INAIL: come si calcola il premio e perché il tuo consulente deve conoscere la tua azienda
Il premio INAIL non è una tassa fissa e uguale per tutti: è il modo in cui la legge misura il rischio concreto della tua azienda — ma solo se chi lo calcola sa esattamente cosa succede dentro i tuoi reparti.
Molti imprenditori vedono l’INAIL come una scadenza: il 16 febbraio si paga e non se ne parla più fino all’anno dopo. È una visione limitata. Il premio INAIL non è una tassa fissa e uguale per tutti: è il modo in cui la legge misura il rischio concreto della tua azienda, ed è un valore che si costruisce nel tempo con la classificazione corretta e con la prevenzione reale — ma solo se chi lo calcola sa esattamente cosa succede dentro i tuoi reparti.
Questo articolo spiega, passo per passo, da cosa nasce l’importo che paghi e quali informazioni devi mettere sul tavolo del tuo consulente del lavoro perché quel numero rifletta davvero la situazione della tua azienda.
Premio, non contributo: la differenza conta
L’assicurazione contro infortuni e malattie professionali è gestita in esclusiva dall’INAIL secondo il Testo Unico (D.P.R. n. 1124/1965) e si autofinanzia con i premi. A differenza dei contributi previdenziali INPS, che seguono aliquote percentuali uguali per tutti, il premio assicurativo è parametrato all’entità intrinseca del rischio e quindi differisce da azienda ad azienda, anche a parità di settore e di monte retributivo.
Tradotto: due imprese identiche sulla carta possono pagare importi molto diversi. La differenza la fanno la classificazione, la storia infortunistica e la prevenzione documentata.
La formula base del premio ordinario
Per la stragrande maggioranza dei datori di lavoro si applica il premio ordinario (art. 41, D.P.R. n. 1124/1965), gestito attraverso la polizza “Lavoratori dipendenti e assimilati” all’interno delle PAT (Posizioni Assicurative Territoriali).
Il calcolo poggia su due soli parametri:
Premio = Retribuzioni imponibili × Tasso applicato ÷ 1.000
Sembra semplice. Il punto è che entrambi i fattori nascondono scelte tecniche che vanno verificate ogni anno.
1. Il tasso: dove nasce
Il tasso è un’aliquota per mille che esprime il valore monetario del rischio. Il percorso che porta al tuo tasso è questo:
1. Inquadramento aziendale INPS → determina quale delle quattro Tariffe settoriali ti si applica: Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività (D.M. 27 febbraio 2019).
2. Voce di tariffa → all’interno della Tariffa, ogni lavorazione ha una propria voce con un tasso medio nazionale, calcolato su base statistica triennale.
3. Tasso medio di tariffa → è il punto di partenza, non quello di arrivo.
4. Oscillazioni → il tasso medio sale o scende in base al tuo comportamento.
Attenzione a un dettaglio spesso sottovalutato: la classificazione segue le lavorazioni effettivamente svolte, non l’oggetto sociale scritto in visura. Un’azienda che nel tempo ha cambiato attività, aggiunto un reparto o internalizzato una fase produttiva può ritrovarsi classificata su una voce sbagliata. E l’errore si paga: la circolare INAIL n. 28 del 12 giugno 2026 è intervenuta proprio sulle modalità di rettifica dell’erroneo inquadramento nelle gestioni tariffarie (artt. 7 e 8 delle Modalità di applicazione delle Tariffe), oltre a modificare la descrizione di alcune lavorazioni del nomenclatore tariffario.
2. Le retribuzioni imponibili
Si assumono al lordo di qualsiasi trattenuta, con criterio di competenza (contano le somme maturate nel periodo, anche se non ancora pagate) e nel rispetto del minimale.
Tre forme possibili:
• retribuzione effettiva, quella che risulta dal Libro Unico del Lavoro;
• retribuzione convenzionale o legale, fissata per legge o decreto, con il riferimento al minimale e massimale di rendita (art. 116 D.P.R. n. 1124/1965), aggiornati periodicamente;
• retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di rendita, nei casi residuali in cui non esiste una retribuzione effettiva.
Per i part-time si applica una retribuzione convenzionale oraria specifica (D.Lgs. n. 61/2000): si prende il maggiore tra retribuzione oraria convenzionale e oraria minimale, moltiplicato per le ore lavorate e per quelle comunque retribuite dal datore.
Cosa fa oscillare il tasso
Andamento infortunistico (bonus/malus)
Dopo i primi due anni di attività della PAT, il tasso medio oscilla in base al confronto tra la sinistrosità aziendale e quella media della voce di tariffa, sintetizzato nell’indice ISAR, tenendo conto del numero di lavoratori-anno del triennio: meno infortuni indennizzati rispetto alla media di settore, tasso più basso; più infortuni, tasso più alto.
Dal 1° gennaio 2026 le aliquote di oscillazione sono state riviste (nuova Tabella A, approvata con D.M. 2 aprile 2026 e illustrata dalla circolare INAIL n. 28/2026), con un ampliamento della forbice tra le aziende con andamento infortunistico favorevole e quelle sfavorevole, soprattutto per le realtà con più lavoratori. Anche il criterio per le PAT non significative è cambiato: le nuove aliquote sono state applicate già in via provvisoria con l’autoliquidazione 2025/2026, come chiarito dalla circolare INAIL n. 1 del 20 gennaio 2026.
Il punto centrale non è quanto si risparmia, ma che questo meccanismo misura oggettivamente la sicurezza reale dell’azienda nel tempo: ogni infortunio pesa sul calcolo per tre anni.
Riduzione per prevenzione (OT23)
È il meccanismo previsto dall’art. 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe per le aziende che realizzano interventi di miglioramento della sicurezza aggiuntivi rispetto agli obblighi di legge. Si affianca alla valutazione dell’andamento infortunistico, ma segue una logica diversa: non guarda al passato, premia le azioni concrete fatte per prevenire.
Come si accede: basta un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B realizzati nell’anno solare precedente, con domanda telematica dal servizio “Riduzione per prevenzione OT23” sul portale INAIL, corredata dalla documentazione probante. Servono inoltre DURC regolare e rispetto delle norme di sicurezza. L’entità della riduzione dipende dalla dimensione della PAT: è più significativa per le aziende più piccole, più contenuta per quelle grandi, con una misura fissa per chi ha aperto la PAT da meno di due anni.
Il calendario che conta adesso: per l’OT23 2027 gli interventi vanno completati entro il 31 dicembre 2026 e la domanda va inviata entro il 28 febbraio 2027 (termine che slitta al 1° marzo perché cade di domenica). Se stai leggendo in estate, sei ancora perfettamente in tempo per programmare gli interventi; a gennaio non lo sarai più.
L’errore più diffuso non è non fare gli interventi: è farli e non conservare fatture quietanzate, registri firmati, attestati, procedure scritte e relazioni tecniche. Senza prova documentale, la domanda non viene accolta.
La riduzione generalizzata dei premi
Resta operativa la riduzione percentuale dell’importo dei premi introdotta dall’art. 1, c. 128, legge n. 147/2013, fissata di anno in anno con decreto ministeriale in attesa dell’aggiornamento complessivo delle Tariffe.
Autoliquidazione: come e quando si paga
Ogni anno, entro il 16 febbraio, il datore di lavoro calcola e versa in un’unica operazione:
• la regolazione del premio dell’anno appena chiuso, sulle retribuzioni effettivamente erogate;
• la rata anticipata per l’anno in corso, calcolata in via presuntiva.
È possibile il pagamento rateale in quattro rate: per il 2026 le scadenze sono state 16 febbraio, 18 maggio, 20 agosto e 16 novembre, con applicazione degli interessi sulle rate successive alla prima.
Proprio il meccanismo regolazione/rata rende essenziale comunicare per tempo le variazioni: una rata calcolata su presunti sbagliati significa esborsi fuori scala oppure conguagli pesanti a febbraio.
Il caso degli artigiani: premi speciali unitari
Non tutti pagano con la formula retribuzioni × tasso. Quando manca un elemento per calcolare il premio ordinario — tipicamente la retribuzione — l’art. 42 del D.P.R. n. 1124/1965 prevede premi speciali unitari: importi forfettari e omnicomprensivi fissati per decreto, che non tengono conto di voci di tariffa, oscillazioni e sconti.
È il caso del nucleo artigiani (titolare dell’impresa individuale artigiana o socio unico, familiari coadiuvanti, soci lavoratori di società artigiane, partecipanti all’impresa familiare): per ciascuno si paga un premio annuo pro-capite determinato individuando in quale delle nove classi di rischio omogeneo rientra la voce di tariffa della gestione Artigianato, più l’addizionale dell’1% (art. 181).
Due dettagli poco conosciuti e concretamente rilevanti:
• per gli artigiani resta applicabile il criterio delle classificazioni ponderate: se l’artigiano svolge contemporaneamente più attività classificate in classi di rischio diverse, si valuta l’incidenza percentuale di ciascuna e si sommano le quote di premio;
• il premio speciale non può essere ridotto, ma può essere aumentato scegliendo una retribuzione convenzionale superiore al minimale, con proporzionale aumento anche delle prestazioni in caso di infortunio.
Nella stessa logica dei premi speciali rientrano le gestioni speciali (allievi di scuole non statali, pescatori autonomi della piccola pesca, possessori di apparecchi radiologici e utilizzatori di sostanze radioattive) e altre categorie come volontari, lavoratori di pubblica utilità e assicurazione casalinghe.
Cosa devi dire al tuo consulente (checklist)
Il consulente del lavoro può ottimizzare il premio solo con le informazioni che gli dai. Nessun software supplisce alla conoscenza di quello che si fa davvero in azienda


