URGENZE
durante il periodo di ferie
Gentili Clienti
Ricordiamo che durante i periodi di chiusura dello Studio è possibile adempiere in proprio, in forma semplificata, ad alcuni obblighi concernenti gli eventi INFORTUNISTICI e alle modalità di comunicazione per le ASSUNZIONI URGENTI.
INFORTUNI
La denuncia di infortunio deve essere presentata all’INAIL competente dal datore di lavoro, entro DUE GIORNI da quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni.
La denuncia di infortunio deve essere presentata anche se interessa un lavoratore parasubordinato (collaboratori coordinati e continuativi) o un lavoratore impiegato con vouchers.
In caso di infortunio sul lavoro, la certificazione medica rappresenta il momento centrale per verificare il rispetto del termine di due giorni per inoltrare la denuncia di infortunio all’Inail.
Le ditte individuali, i collaboratori familiari e i soci sono esentati (non i dipendenti) dal rispettare i due giorni per la presentazione della denuncia, ma non sono assolutamente esentati dalla presentazione della stessa; nel caso in cui la denuncia venga presentata dopo i due giorni della data del primo certificato medico il calcolo della rendita giornaliera verrà effettuato dal giorno di presentazione della denuncia.
Il datore di lavoro:
• Non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio con prognosi fino a tre giorni (attenzione dal 1º luglio 2013 obbligo anche per sotto 3 giorni);
• È sollevato dall’onere dell’invio contestuale del certificato medico solo se provvede alla trasmissione della denuncia di infortunio per via telematica;
• Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato;
• In caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, deve inviare un telegramma entro 24 ore.
Il datore di lavoro deve inoltre, entro due giorni, copia della denuncia all’Autorità locale di P.S. del luogo dove è avvenuto l’infortunio. Nei comuni in cui mancano gli uffici della Polizia di Stato (Commissariato o Questura), la denuncia d’infortunio deve essere presentata al Sindaco. Dal 22 marzo 2016 viene a meno l’obbligo a carico del datore di lavoro di trasmettere all’autorità di P.S. la denuncia di infortunio perché è obbligatorio l’invio telematico della denuncia d’infortunio.
In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta per infortuni superiori a 3 giorni è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da €2.500,00 a €7.500,00 mentre in caso di omessa indicazione del codice fiscale dell’infortunato la sanzione è di €127,00.
Se la pratica infortunio deve inviarla il nostro Studio:
Occorre inviare il primo certificato e il modello richiesta dati (cliccare qui per aprire / scaricare)
Se la pratica infortunio la invia direttamente l’azienda (per ferie dello Studio):
Solo per i datori di lavoro che si avvalgono esclusivamente di intermediari professionali per la presentazione delle predette denunce, l’Inail ha stabilito che l’obbligo possa essere assolto, solo per il mese di agosto, anche mediante invio di copia scansita dei relativi moduli cartacei a mezzo PEC.
Occorre:
1. Compilare il modello cartaceo (https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/denuncia-infortunio.html)
Istruzioni modello cartaceo (https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/denuncia-infortunio.html)
2. Scannerizzarlo
3. Inviarlo per PEC (posta elettronica certificata), insieme al certificato rilasciato dal pronto soccorso all’indirizzo della sede Inail di competenza indicato a questo indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/istituto/territorio.html
4. Fare pervenire copia delle comunicazioni effettuate, al fine del perfezionamento dei necessari adempimenti alla riapertura dello Studio: studio@studiocapici.it
ASSUNZIONI URGENTI
Con apposito decreto direttoriale pubblicato sul proprio portale istituzionale il 29 marzo 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha modificato il modello Unificato Urg da utilizzare per le Comunicazioni Obbligatorie di assunzione di lavoratori subordinati.
La nuova procedura è attiva a partire dal 6 aprile 2022 e sostituisce l’attuale invio a mezzo fax.
Il modello Unificato Urg è il modulo informatico mediante il quale tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, adempiono all’obbligo di comunicazione di assunzione preventiva dei lavoratori, nel caso di indisponibilità del sistema informatico utilizzato per la trasmissione delle Comunicazioni Obbligatorie.
Resta fermo l’obbligo di invio della comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo, in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, i soggetti obbligati alle comunicazioni sono tenuti ad effettuare la comunicazione sintetica d’urgenza inviando il modulo UniUrg in modalità digitale.
Il fax non sarà più utilizzato poiché non accessibile con Spid.
Di seguito il link per accedere all’applicativo : https://couniurg.lavoro.gov.it/
DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE ALL’INAIL
Ai sensi dell’art. 52, comma 2, D.P.R. n. 1124/1965, l’assicurato/lavoratore ha l’obbligo di denunciare la malattia professionale ai datori di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della stessa sotto pena di decadenza dal diritto all’indennità per il tempo antecedente la denuncia.
In base all’art. 53, D.P.R. n. 1124, la denuncia di malattia professionale deve essere effettuata su appositi modelli dal datore di lavoro all’Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha portato a conoscenza del datore di lavoro la manifestazione della malattia.
Per le denunce di malattia professionale e di silicosi e asbestosi è disponibile il servizio di invio telematico per i datori di lavoro (INAIL circ. n.34/2013).
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare la malattia del proprio dipendente anche se questa è insorta per effetto di attività lavorativa esplicata in precedenza alle dipendenze di altra impresa.
Il certificato medico deve contener – oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo ove questi si trova ricoverato – una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore.
Se la malattia o la lesione ha determinato la morte o se vi è pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall’evento.
Il datore di lavoro, entro 5 giorni dal ricevimento, deve consegnare al lavoratore la prima copia dell’attestazione e inviare alla Direzione Provinciale del Lavoro la seconda, nonché rilasciare al lavoratore, entro 5 giorni dalla relativa richiesta, una copia della scheda personale.